corsi di formazione
Corsi di Apprendistato
Il contratto di apprendistato, conosciuto anche come contratto di mestiere, indica una tipologia di contatto di lavoro orientata alla formazione dei giovani.
Precisamente tutti coloro che stipulano un contratto di apprendistato potranno avere la possibilità di ottenere una qualificazione mediante la formazione sul lavoro, acquisendo competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
La norma che regola la formazione per l’apprendistato professionalizzato trova la sua declinazione nel Testo Unico dell’Apprendistato (Decreto Legislativo 167/2011), modificato prima dalla Legge 92/2012 e successivamente dal D. L. 34/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20/03/2014.
Tale formazione può essere:
1) Formazione trasversale e di base: è regolata dalle Regioni e può arrivare fino ad un massimo di 120 ore nel triennio. Prevede un finanziamento regionale in base alle disponibilità e può essere combinata alla formazione di tipo professionalizzante. In caso di mancanza dell’offerta formativa pubblica, trovano applicazione le regolazioni contrattuali vigenti, per cui la formazione trasversale può essere erogata dall’azienda secondo i contenuti standard individuati dalle stesse. (In base a quanto predisposto dal D.L 34/2014, che ha sancito la facoltatività dell’offerta formativa pubblica. Gli unici obblighi sono quindi quelli derivanti dai CCNL di settore). La formazione di base e trasversale se prevista dal CCNL va comunque erogata.
2) Formazione di tipo professionalizzante o di mestiere: (Disciplinata dai singoli CCNL) tale formazione è erogata per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche: essa è a carico delle imprese.
Apprendisti: Formazione di Base e Trasversale (I annualità)
N.B. Si rammenta che la formazione di base e trasversale sono direttamente erogabili da parte del Datore di Lavoro, sotto la propria responsabilità, in tutte le regioni italiane ad eccezione di Emilia Romagna, Puglia e Province autonome di Trento e Bolzano.
Si rammenta che, secondo l’Art. 47 comma 8 del D.Lgs n.81/2015, “I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto –
legge n. 510 del 1996 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale”.
Il corso è rivolto a tutti coloro che sono stati assunti applicando la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, in particolare:
• apprendisti assunti dopo il 25/10/2011 ai sensi dell’art. 4 del d.lgs.167/2011 (“Testo Unico sull’Apprendistato”)
• apprendisti assunti dopo il 1° gennaio 2009 ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 276/03 (“Apprendistato professionalizzante” – Legge Biagi).
Il modulo del corso è suddiviso in 3 unità didattiche di 8 ore (organizzazione aziendale e qualità, relazione e comunicazione, doveri del lavoratore) e 1 unità didattica di 16 ore (sicurezza nell’ambiente di lavoro).
I contenuti del corso per Apprendisti comprendono le seguenti macro-tematiche:
• Relazioni e Comunicazione in ambito lavorativo
• Economia e Organizzazione aziendale – Qualità
• Diritti e Doveri del lavoratore e dell’impresa – Diritto sindacale
• Sicurezza nell’ambiente di lavoro
• disponga di luoghi idonei (distinti da quelli produttivi e sicuri ai sensi del T.U. n.81/208);
• si avvalga di personale adeguato (anche esterno all’azienda);
• rispetti le prescrizioni in termini di ore e di contenuti/materie della formazione stabilite dalla normativa regionale. A tal proposito si evidenzia che tutte le Regioni sono tenute ad applicare al proprio interno i principi sanciti dalle linee guida nazionali approvate lo scorso 20 febbraio, anche se ad oggi lo hanno fatto solo Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Umbria, Piemonte e Lombardia.
I principi suddetti possono far parte comunque dell’accordo contrattuale tra impresa e apprendista purché richiamati (espressamente o per rinvio alle linee guida del 20 febbraio) nel contratto di lavoro.
La formazione di base e trasversale è obbligatoria ed è oggetto della pattuizione contrattuale sottoscritta dalle parti, ma può non essere indicata nel PFI, con l’importante conseguenza che l’organo
ispettivo potrà “investigare” solo la formazione tecnico-specialistica.
Apprendisti: Formazione di Base e Trasversale (II annualità)
N.B. Si rammenta che la formazione di base e trasversale sono direttamente erogabili da parte del Datore di Lavoro, sotto la propria responsabilità, in tutte le regioni italiane ad eccezione di Emilia Romagna, Puglia e Province autonome di Trento e Bolzano.
Si rammenta che, secondo l’Art. 47 comma 8 del D.Lgs n.81/2015, “I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto – legge n. 510 del 1996 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale”.
Il corso è rivolto a tutti coloro che sono stati assunti applicando la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, in particolare:
• apprendisti assunti dopo il 25/10/2011 ai sensi dell’art. 4 del d.lgs.167/2011 (“Testo Unico sull’Apprendistato”)
• apprendisti assunti dopo il 1° gennaio 2009 ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 276/03 (“Apprendistato professionalizzante” – Legge Biagi).
• Informatica
• Lingua Inglese
• Storia e competenze sociali e civiche – Geografia economica
• Sicurezza nell’ambiente di lavoro
• disponga di luoghi idonei (distinti da quelli produttivi e sicuri ai sensi del T.U. n.81/208);
• si avvalga di personale adeguato (anche esterno all’azienda);
• rispetti le prescrizioni in termini di ore e di contenuti/materie della formazione stabilite dalla normativa regionale. A tal proposito si evidenzia che tutte le Regioni sono tenute ad applicare al
proprio interno i principi sanciti dalle linee guida nazionali approvate lo scorso 20 febbraio, anche se ad oggi lo hanno fatto solo Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Umbria, Piemonte e Lombardia.
I principi suddetti possono far parte comunque dell’accordo contrattuale tra impresa e apprendista purché richiamati (espressamente o per rinvio alle linee guida del 20 febbraio) nel contratto di lavoro.
La formazione di base e trasversale è obbligatoria ed è oggetto della pattuizione contrattuale sottoscritta dalle parti, ma può non essere indicata nel PFI, con l’importante conseguenza che l’organo
ispettivo potrà “investigare” solo la formazione tecnico-specialistica.