somministrazione di lavoro
cos’è?
La somministrazione di lavoro indica la fornitura di manodopera fornito da agenzie autorizzate. Essa coinvolge tre soggetti:
Il Somministratore
Ossia agenzie di somministrazione iscritte in un apposito Albo nazionale.
L’Utilizzatore
Ovvero il soggetto che usufruisce della manodopera fornita.
Il Lavoratore
Che viene assunto dal somministratore, ma deve svolgere la propria attività presso l’utilizzatore.
Tale rapporto si declina in due contratti:
Un contratto di somministrazione, di natura commerciale, tra l’utilizzatore e il somministratore, che può essere a tempo determinato o indeterminato.
Un contratto di lavoro tra il somministratore e il lavoratore, che può essere a tempo determinato o indeterminato. Il contratto di somministrazione di lavoro deve necessariamente essere formalizzato in forma scritta, in caso contrario è considerato nullo ed i lavoratori sarebbero alle dipendenze dell’utilizzatore.
somministrazione di lavoro
tipologie di contratto
La somministrazione a tempo indeterminato
Tale tipologia contrattuale prevede un numero di lavoratori a tempo indeterminato che non può eccedere del 20% in forza presso l’utilizzatore, imponendo quindi un limite quantitativo. In caso di assunzione a tempo indeterminato, al contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore si applicano le regole del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Durante i periodi di non utilizzazione, il lavoratore rimane a disposizione del somministratore. Durante tali periodi di inattività, al lavoratore spetta un’indennità di disponibilità. La disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non si applica alle pubbliche amministrazioni.
La somministrazione a tempo determinato
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è necessario che il numero complessivo non superi il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione. In ogni caso è esente da tali limiti la somministrazione di lavoratori che godono di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati. In caso di assunzione a tempo determinato, al contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore si applicano le regole del contratto a termine, escluse le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2 (proroghe), 23 (limiti quantitativi) e 24 (diritto di precedenza) del D. Lgs. 81/2015.
Il lavoratore, nonostante sia stato assunto dall’agenzia somministratrice, svolge la sua attività sotto la direzione e il controllo dell’impresa utilizzatrice. Quindi il soggetto assunto è tenuto ad attenersi alle disposizioni date dall’impresa stessa per l’esecuzione del lavoro, come se fosse un dipendente di quest’ultima. Egli può beneficiare di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’impresa utilizzatrice. Il lavoratore ha diritto a percepire la stessa retribuzione che spetta ad un lavoratore dell’impresa utilizzatrice che svolge la stessa attività.
L’impresa fornitrice deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento della missione, nonché formarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie per lo svolgimento dell’attività prevista. Quest’ultimo obbligo può essere adempiuto anche dall’impresa utilizzatrice. Il lavoratore può esercitare i diritti di libertà e attività sindacale presso l’impresa utilizzatrice e partecipare alle assemblee del personale dipendente. Ha inoltre uno specifico diritto di riunione, da esercitarsi fuori dall’orario di lavoro in locali messi a disposizione dall’impresa fornitrice.
L’inserimento del lavoratore nelle banche dati delle agenzie di somministrazione è gratuito. I lavoratori somministrati sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo anche mediante avviso generale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore.
Il lavoratore, nonostante sia stato assunto dall’agenzia somministratrice, svolge la sua attività sotto la direzione e il controllo dell’impresa utilizzatrice. Quindi il soggetto assunto è tenuto ad attenersi alle disposizioni date dall’impresa stessa per l’esecuzione del lavoro, come se fosse un dipendente di quest’ultima. Egli può beneficiare di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’impresa utilizzatrice. Il lavoratore ha diritto a percepire la stessa retribuzione che spetta ad un lavoratore dell’impresa utilizzatrice che svolge la stessa attività.
L’impresa fornitrice deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento della missione, nonché formarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie per lo svolgimento dell’attività prevista. Quest’ultimo obbligo può essere adempiuto anche dall’impresa utilizzatrice. Il lavoratore può esercitare i diritti di libertà e attività sindacale presso l’impresa utilizzatrice e partecipare alle assemblee del personale dipendente. Ha inoltre uno specifico diritto di riunione, da esercitarsi fuori dall’orario di lavoro in locali messi a disposizione dall’impresa fornitrice.
L’inserimento del lavoratore nelle banche dati delle agenzie di somministrazione è gratuito. I lavoratori somministrati sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo anche mediante avviso generale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore.